Art. 7
In vigore dal 12 mar 1948
Il Ministro per il tesoro in relazione alle esigenze dei vari servizi ha facoltà di affidare:
a) al personale di grado 7° e dei gradi inferiori del ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale del tesoro funzioni di cassiere negli uffici di gestione del Tesoro (Tesoreria centrale, Zecca e Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato) e di controllore negli stessi uffici di gestione;
b) al personale dei vari gradi di gruppo C della stessa Amministrazione funzioni di assistente-controllore negli uffici di gestione del Tesoro di cui alla precedente lettera a).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-26;111#art-7