Art. 8

In vigore dal 12 mar 1948
Nella prima applicazione del presente decreto il posto di tesoriere della Zecca potrà essere conferito, dal Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione, anche ad un funzionario di grado 7° del ruolo di gruppo A degli Uffici provinciali del tesoro, che abbia almeno tre anni di anzianità nel grado medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-26;111#art-8

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