Titolo IV

Art. 36

In vigore dal 5 giu 1975
Sono apportate le seguenti modifiche agli del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni: 1) la lettera a) dell' è sostituita dalla seguente: "a) il marito nei confronti della moglie purchè essa non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi, superiori nel complesso a L. 18.700 mensili. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette.". 2) la lettera b) dell' è sostituita dalla seguente: "b) i genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 18.700 mensili nel caso di un solo genitore e a lire 28.600 mensili nel caso di due genitori. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette.". 3) L' è sostituito dal seguente: "I limiti di reddito previsti negli per la corresponsione degli assegni familiari nei con fronti del coniuge e dei genitori sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione, a lire 26,950 mensili per il coniuge e per un solo genitore e a lire 47.300 mensili per i due genitori". Il terzo comma dell' della legge 21 luglio 1965, n. 903, è sostituito dal seguente: "L'aumento previsto alle lettere a) e b) del primo comma spetta anche alla moglie a carico del pensionato o ali marito, a carico della pensionata, invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell' del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, purchè essi non abbiano proventi di qualsiasi natura superiori nel complesso a L. 18.700 mensili o a L. 26.950 mensili ove si tratti di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione".6a Ai fini di quanto previsto dall', ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni ed estensioni, non si considerano i redditi costituiti da pensioni della assicurazione obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti nei casi in cui le pensioni stesse non superino i limiti stabiliti dall' del presente decreto. I miglioramenti stabiliti dal presente decreto non sono computabili ai fini dei limiti di reddito di cui all', terzo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 21 - 28 maggio 1975, n. 128 (in G.U. 1a s.s. 04/06/1975, n. 145) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 36, secondo comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 nella parte in cui, per l'ipotesi di redditi del coniuge a carico non derivanti esclusivamente da pensione, stabilisce un limite ostativo all'aumento delle pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale diverso da quello previsto per i redditi derivanti da pensione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-27;488#art-36

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