Art. 104
Registro dei disegni e modelli dell’UE
In vigore dal 11 mar 2026
Registro dei disegni e modelli dell’UE
1. L’Ufficio tiene un registro dei disegni e modelli dell’UE registrati e lo mantiene aggiornato.
2. Il registro contiene le seguenti iscrizioni relative alle registrazioni di disegni e modelli dell’UE:
a)
la data di deposito e di registrazione della domanda, a norma dell’, paragrafo 3;
b)
il numero di fascicolo della domanda e il numero di fascicolo dei singoli disegni e modelli in caso di domanda multipla;
c)
la data di pubblicazione della registrazione;
d)
il nome, la città e il paese del richiedente;
e)
il nome e l’indirizzo professionale del rappresentante, qualora non si tratti di un rappresentante di cui all’, paragrafo 3, primo comma;
f)
la rappresentazione del disegno o modello;
g)
le denominazioni dei prodotti, precedute dai numeri delle classi e sottoclassi della classificazione di Locarno;
h)
le indicazioni relative alla rivendicazione di priorità ai sensi dell’;
i)
le indicazioni relative alla rivendicazione della priorità di esposizione ai sensi dell’;
j)
la menzione dell’autore o del collettivo di autori a norma dell’, ovvero una dichiarazione secondo cui l’autore o il collettivo di autori hanno rinunciato al diritto di essere menzionati;
k)
la lingua in cui è stata depositata la domanda e la seconda lingua indicata dal richiedente nella domanda, ai sensi dell’, paragrafo 3;
l)
la data di iscrizione del disegno o modello nel registro e il numero della registrazione a norma dell’, paragrafo 1;
m)
la menzione di qualsiasi richiesta di differimento della pubblicazione a norma dell’, paragrafo 3, con indicazione della data di scadenza del periodo di differimento;
n)
l’indicazione che è stata presentata una descrizione a norma dell’, paragrafo 3, lettera a).
3. Il registro contiene inoltre, con la relativa data di annotazione:
a)
le modifiche del nome o della città e del paese del titolare a norma dell’;
b)
le modifiche del nome o dell’indirizzo professionale del rappresentante, qualora non si tratti di un rappresentante di cui all’, paragrafo 3, primo comma;
c)
in caso di nomina di un nuovo rappresentante, il relativo nome e indirizzo professionale;
d)
le modifiche del nome dell’autore o del collettivo di autori a norma dell’;
e)
le correzioni di errori e di sviste manifeste a norma dell’;
f)
le modifiche della rappresentazione del disegno o modello a norma dell’;
g)
la menzione della proposizione di una domanda giudiziale per la rivendicazione del diritto dinanzi all’organo giurisdizionale o all’autorità competente a norma dell’, paragrafo 5, lettera a);
h)
la data e gli estremi della decisione definitiva dell’organo giurisdizionale o dell’autorità competente o di ogni altro provvedimento che conclude il procedimento a norma dell’, paragrafo 5, lettera b);
i)
ogni cambiamento di titolarità a norma dell’, paragrafo 5, lettera c);
j)
il trasferimento a norma dell’;
k)
la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ai sensi dell’, e il tipo di diritto reale;
l)
gli atti di esecuzione forzata a norma dell’ e le procedure di insolvenza ai sensi dell’;
m)
la concessione o il trasferimento di una licenza ai sensi dell’, paragrafo 2, o dell’, ed eventualmente il tipo di licenza di cui all’, paragrafo 3;
n)
il rinnovo di una registrazione a norma dell’ e la data da cui tale rinnovo ha effetto;
o)
la constatazione della scadenza della registrazione a norma dell’, paragrafo 8;
p)
la dichiarazione di rinuncia da parte del titolare a norma dell’, paragrafo 1;
q)
la data di presentazione e gli estremi di una domanda di nullità a norma dell’, di una domanda riconvenzionale di nullità a norma dell’, paragrafo 5, o di un ricorso presentato a norma dell’;
r)
la data e gli estremi della decisione definitiva sulla domanda di nullità a norma dell’, della decisione definitiva sulla domanda riconvenzionale di nullità a norma dell’, paragrafo 3, della decisione definitiva su un ricorso a norma dell’, o di ogni altro provvedimento che conclude il procedimento a norma di tali articoli;
s)
la cancellazione dell’iscrizione riguardante il rappresentante iscritto nel registro a norma del paragrafo 2, lettera e);
t)
la modifica o la cancellazione dei dati registrati a norma del paragrafo 3, lettere l), m) e n);
u)
la revoca di una decisione o la cancellazione di un’iscrizione nel registro a norma dell’, se la revoca riguarda una decisione o se la cancellazione riguarda un’iscrizione che sono state pubblicate.
4. Il direttore esecutivo può stabilire che debbano essere registrati altri dati oltre a quelli elencati ai paragrafi 2 e 3.
5. Il registro può essere tenuto in forma elettronica. L’Ufficio raccoglie, organizza, rende pubblici e conserva i dati di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, compresi i dati personali, ai fini previsti al paragrafo 8. L’Ufficio rende il registro facilmente accessibile al pubblico.
6. Ogni variazione del registro è comunicata al titolare di un disegno o modello dell’UE registrato.
7. Se l’accesso al registro non è limitato a norma dell’, paragrafo 5, l’Ufficio fornisce, con mezzi elettronici, estratti del registro autenticati o non autenticati su richiesta.
8. Il trattamento dei dati relativi alle iscrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, compresi i dati personali, è effettuato ai fini seguenti:
a)
gestire le domande, le registrazioni, o entrambe, come previsto dal presente regolamento e dagli atti adottati a norma del medesimo;
b)
tenere un registro pubblico a fini di consultazione da parte delle autorità pubbliche e degli operatori economici e di informazione degli stessi, al fine di consentire loro di esercitare i diritti conferiti loro dal presente regolamento ed essere informati dell’esistenza di diritti anteriori appartenenti a terzi;
c)
presentare relazioni e statistiche al fine di consentire all’Ufficio di ottimizzare le sue attività e migliorare il funzionamento del sistema di registrazione dei disegni e modelli dell’UE.
9. Tutti i dati, compresi i dati personali, relativi alle iscrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono considerati di interesse pubblico e accessibili a terzi salvo diversa disposizione dell’, paragrafo 2. I dati del registro sono conservati per un periodo indeterminato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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