Art. 74
Esame della domanda
In vigore dal 11 mar 2026
Esame della domanda
1. L’Ufficio, se ritiene ammissibile la domanda di nullità, accerta se le cause di nullità di cui all’ ostano al mantenimento del disegno o modello dell’UE registrato.
2. Nell’esame della domanda di nullità, l’Ufficio invita le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare, entro il termine da esso disposto, le loro deduzioni sulle proprie notifiche o sulle comunicazioni delle altre parti.
3. Su richiesta del titolare del disegno o modello dell’UE registrato, il richiedente la nullità che invochi un marchio UE o nazionale anteriore come segno distintivo ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento fornisce la prova dell’uso effettivo di tale marchio conformemente all’, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001 e alle norme adottate in forza dell’ del presente regolamento.
4. La decisione dell’Ufficio riguardante la domanda di nullità, una volta divenuta definitiva, è iscritta nel registro.
5. L’Ufficio può invitare le parti a concludere una conciliazione.
Storico versioni
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