Art. 27
Cause di nullità
In vigore dal 11 mar 2026
Cause di nullità
1. Il disegno o modello dell’UE può essere dichiarato nullo solo nei casi seguenti:
a)
se il disegno o modello dell’UE non corrisponde alla definizione di cui all’, punto 1;
b)
se il disegno o modello dell’UE non possiede i requisiti di cui agli articoli da 5 a 10;
c)
se, alla luce di una decisione dell’organo giurisdizionale o dell’autorità competente, il titolare non ha diritto al disegno o modello dell’UE a norma dell’;
d)
se il disegno o modello dell’UE è in conflitto con un disegno o modello anteriore che è stato oggetto di divulgazione al pubblico prima o dopo la data di deposito della domanda o, se è rivendicata una priorità, la data di priorità del disegno o modello dell’UE, e che è protetto a decorrere da una data anteriore alla data di deposito della domanda o, se è rivendicata una priorità, la data di priorità del disegno o modello dell’UE mediante:
i)
un disegno o modello dell’UE registrato, o una domanda relativa a un simile disegno o modello, fatta salva la sua registrazione;
ii)
un disegno o modello registrato di uno Stato membro o una domanda relativa a un simile disegno o modello, fatta salva la sua registrazione; o
iii)
la registrazione di un disegno o modello a titolo dell’atto di Ginevra dell’accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato a Ginevra il 2 luglio 1999 («atto di Ginevra») (11), che ha effetto nell’Unione, o una domanda volta a ottenere il relativo diritto, fatta salva la sua registrazione;
e)
se in un disegno o modello successivo è utilizzato un segno distintivo, e il diritto dell’Unione o la legislazione dello Stato membro interessato cui è soggetto il segno distintivo conferiscono al suo titolare il diritto di vietarne l’uso;
f)
se il disegno o modello costituisce utilizzazione non autorizzata di un’opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d’autore di uno Stato membro;
g)
se il disegno o modello costituisce utilizzazione abusiva di uno degli elementi elencati nell’articolo 6 ter della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale («convenzione di Parigi»), ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico in uno Stato membro, e la registrazione non è stata autorizzata dalle autorità competenti.
2. Le cause di nullità di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), possono essere invocate da:
a)
qualsiasi persona fisica o giuridica; o
b)
qualsiasi gruppo o organismo costituito per rappresentare gli interessi dei fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori, se tale gruppo o organismo ha la capacità di stare in giudizio in nome proprio a norma della legislazione ad esso applicabile.
3. La causa di nullità di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo può essere invocata esclusivamente dalla persona che ha diritto al disegno o modello dell’UE a norma dell’.
4. Le cause di nullità di cui al paragrafo 1, lettere d), e) ed f), possono essere invocate esclusivamente:
a)
dal richiedente o dal titolare del diritto anteriore;
b)
dalle persone legittimate secondo il diritto dell’Unione o il diritto dello Stato membro interessato a esercitare i diritti; o
c)
da un licenziatario autorizzato dal titolare del diritto anteriore.
5. La causa di nullità di cui al paragrafo 1, lettera g), può essere invocata esclusivamente dalla persona o dall’ente interessati dall’utilizzazione abusiva.
6. In deroga ai paragrafi 4 e 5, gli Stati membri possono stabilire che i motivi di cui al paragrafo 1, lettere d) e g), possano essere invocati d’ufficio anche da un’autorità competente dello Stato membro in questione.
7. Un disegno o modello dell’UE registrato non è dichiarato nullo se il richiedente o il titolare di uno dei diritti di cui al paragrafo 1, lettere d), e) ed f), ha dato espressamente il suo consenso alla registrazione del disegno o modello dell’UE prima della presentazione della domanda di dichiarazione di nullità o della domanda riconvenzionale.
8. Il richiedente o il titolare di uno dei diritti di cui al paragrafo 1, lettere d), e) e f), che abbia preliminarmente domandato la nullità di un disegno o modello dell’UE o introdotto una domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione non presenta un’altra domanda di nullità né introduce un’altra domanda riconvenzionale fondata su un altro dei diritti di cui al paragrafo 1, lettere da d) a g), che avrebbe potuto far valere a sostegno della prima domanda o domanda riconvenzionale.
Storico versioni
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