Art. 26

Dichiarazione di nullità

In vigore dal 11 mar 2026
Dichiarazione di nullità 1.   Un disegno o modello dell’UE registrato è dichiarato nullo in seguito ad una domanda rivolta all’Ufficio conformemente alla procedura di cui ai titoli VI e VII, ovvero da un tribunale dei disegni o modelli dell’UE in base ad una domanda riconvenzionale nell’ambito di un procedimento per contraffazione. 2.   Un disegno o modello dell’UE può essere dichiarato nullo anche dopo che esso si è estinto o è stato oggetto di rinuncia, se il richiedente dimostra un interesse legittimo ad ottenere una decisione nel merito. 3.   Un disegno o modello dell’UE non registrato è dichiarato nullo da un tribunale dei disegni o modelli dell’UE in seguito ad una domanda rivoltagli in tal senso ovvero in base ad una domanda riconvenzionale nell’ambito di un procedimento per contraffazione.
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Dichiarazione di nullità (Art. 26 Regolamento (UE) 2026/715) — Testo vigente | Portale Normativo