Art. 93

Cancellazione delle iscrizioni nel registro e revoca delle decisioni

In vigore dal 11 mar 2026
Cancellazione delle iscrizioni nel registro e revoca delle decisioni 1.   Qualora l’Ufficio effettui un’iscrizione nel registro o adotti una decisione inficiate da un errore evidente che gli sia imputabile, l’Ufficio provvede a cancellare tale iscrizione o a revocare tale decisione. Qualora nel procedimento vi sia una sola parte e l’iscrizione o l’atto ne ledano i diritti, la cancellazione o la revoca sono disposte anche se l’errore non era evidente alla parte. 2.   La cancellazione dell’iscrizione o la revoca della decisione di cui al paragrafo 1 sono disposte, d’ufficio o su richiesta di una delle parti nel procedimento, dall’organo che ha effettuato l’iscrizione o adottato la decisione. La cancellazione dell’iscrizione nel registro o la revoca della decisione sono disposte entro un anno dalla data di iscrizione nel registro o di adozione della decisione, sentite le parti nel procedimento e gli eventuali titolari di diritti sul disegno o modello dell’UE in questione che siano iscritti nel registro. L’Ufficio tiene un registro delle cancellazioni e delle revoche. 3.   Il presente articolo non pregiudica la facoltà delle parti di proporre ricorso conformemente agli né la possibilità di correggere gli errori e le sviste manifeste ai sensi dell’. Qualora sia stato promosso ricorso contro una decisione dell’Ufficio contenente un errore, il procedimento di ricorso diviene privo di oggetto a seguito della revoca della decisione da parte dell’Ufficio ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. In tal caso, la tassa di ricorso è rimborsata al ricorrente.
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