Art. 94
Delega di potere in materia di cancellazione delle iscrizioni e revoca delle decisioni
In vigore dal 11 mar 2026
Delega di potere in materia di cancellazione delle iscrizioni e revoca delle decisioni
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per integrare il presente regolamento specificando la procedura di cancellazione delle iscrizioni nel registro o di revoca di una decisione di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2026:715:oj#art-94