Art. 94

Delega di potere in materia di cancellazione delle iscrizioni e revoca delle decisioni

In vigore dal 11 mar 2026
Delega di potere in materia di cancellazione delle iscrizioni e revoca delle decisioni Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per integrare il presente regolamento specificando la procedura di cancellazione delle iscrizioni nel registro o di revoca di una decisione di cui all’.
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Delega di potere in materia di cancellazione delle iscrizioni e revoca delle decisioni (Art. 94 Regolamento (UE) 2026/715) — Testo vigente | Portale Normativo