Art. 95

Restitutio in integrum

In vigore dal 11 mar 2026
Restitutio in integrum 1.   Il richiedente o il titolare del disegno o modello dell’UE registrato o ogni altra parte di un procedimento dinanzi all’Ufficio che, pur avendo usato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze, non abbia potuto osservare un termine nei confronti dell’Ufficio è, a richiesta, reintegrato nei suoi diritti, se a norma del presente regolamento l’inosservanza ha per conseguenza diretta la perdita di un diritto o la decadenza dalla facoltà di proporre ricorso. 2.   Il richiedente presenta la richiesta per iscritto nel termine di due mesi dalla cessazione dell’impedimento. L’atto omesso deve essere compiuto entro lo stesso termine. La richiesta non è ammissibile quando sia trascorso un anno dalla scadenza del termine non osservato. Nel caso di mancato deposito della richiesta di rinnovo della registrazione o di mancato pagamento della relativa tassa, dal periodo di un anno non è detratto il periodo supplementare di sei mesi a decorrere dalla scadenza della registrazione previsto all’, paragrafo 3. 3.   La richiesta è motivata e indica i fatti e le giustificazioni su cui si fonda. Essa non si considera presentata fino a quando non sia stata pagata la relativa tassa. Se la restitutio in integrum è concessa, la tassa è rimborsata. 4.   L’organo competente a pronunciarsi sull’atto omesso decide in merito alla richiesta. 5.   Il mancato rispetto dei termini di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all’ impedisce la reintegrazione nei diritti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 6.   Il richiedente o il titolare del disegno o modello dell’UE registrato reintegrato nei diritti non può invocarli contro un terzo che, nel periodo compreso tra la perdita del diritto alla domanda o alla registrazione del disegno o modello dell’UE e la pubblicazione dell’avvenuta reintegrazione nel diritto, abbia in buona fede commercializzato prodotti in cui è incorporato o cui è applicato un disegno o modello che rientri nell’ambito della protezione del disegno o modello dell’UE registrato. 7.   Il terzo che può avvalersi del paragrafo 6 può ricorrere contro la decisione che reintegra nei diritti il richiedente o il titolare del disegno o modello dell’UE registrato, nel termine di due mesi dalla data di pubblicazione della reintegrazione nel diritto. 8.   Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il diritto di uno Stato membro di concedere la restitutio in integrum riguardo ai termini previsti dal presente regolamento, che devono essere osservati dinanzi alle autorità di detto Stato.
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