Art. 97

Interruzione del procedimento

In vigore dal 11 mar 2026
Interruzione del procedimento 1.   Il procedimento dinanzi all’Ufficio è interrotto nei casi seguenti: a) in caso di decesso o incapacità di agire del richiedente o del titolare di un disegno o modello dell’UE registrato ovvero della persona autorizzata, in forza del diritto nazionale, a rappresentare il richiedente o il titolare; b) se il richiedente o il titolare di un disegno o modello dell’UE registrato si trova nell’impossibilità giuridica di proseguire il procedimento dinanzi all’Ufficio a causa di un’azione intentata contro i suoi beni; c) in caso di decesso o di incapacità di agire del rappresentante del richiedente o del titolare di un disegno o modello dell’UE registrato o se tale rappresentante si trova nell’impossibilità giuridica di proseguire il procedimento dinanzi all’Ufficio a causa di un’azione intentata contro i beni del rappresentante. Nella misura in cui il decesso o l’incapacità di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo, non abbiano effetto sui poteri del rappresentante nominato in conformità dell’, il procedimento è interrotto soltanto su richiesta di detto rappresentante. 2.   Il procedimento dinanzi all’Ufficio può essere ripreso non appena sia accertata l’identità della persona che ha titolo per proseguirlo o quando l’Ufficio abbia compiuto ogni ragionevole tentativo di accertarne l’identità.
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