Art. 97
Interruzione del procedimento
In vigore dal 11 mar 2026
Interruzione del procedimento
1. Il procedimento dinanzi all’Ufficio è interrotto nei casi seguenti:
a)
in caso di decesso o incapacità di agire del richiedente o del titolare di un disegno o modello dell’UE registrato ovvero della persona autorizzata, in forza del diritto nazionale, a rappresentare il richiedente o il titolare;
b)
se il richiedente o il titolare di un disegno o modello dell’UE registrato si trova nell’impossibilità giuridica di proseguire il procedimento dinanzi all’Ufficio a causa di un’azione intentata contro i suoi beni;
c)
in caso di decesso o di incapacità di agire del rappresentante del richiedente o del titolare di un disegno o modello dell’UE registrato o se tale rappresentante si trova nell’impossibilità giuridica di proseguire il procedimento dinanzi all’Ufficio a causa di un’azione intentata contro i beni del rappresentante.
Nella misura in cui il decesso o l’incapacità di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo, non abbiano effetto sui poteri del rappresentante nominato in conformità dell’, il procedimento è interrotto soltanto su richiesta di detto rappresentante.
2. Il procedimento dinanzi all’Ufficio può essere ripreso non appena sia accertata l’identità della persona che ha titolo per proseguirlo o quando l’Ufficio abbia compiuto ogni ragionevole tentativo di accertarne l’identità.
Storico versioni
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