Art. 62
Differimento della pubblicazione
In vigore dal 11 mar 2026
Differimento della pubblicazione
1. Il richiedente la registrazione di un disegno o modello dell’UE può chiedere, all’atto del deposito della domanda, che la pubblicazione del disegno o modello dell’UE registrato sia differita per un periodo fino a trenta mesi a decorrere dalla data di deposito della domanda oppure, in caso di rivendicazione di una priorità, dalla data di priorità.
2. In seguito alla richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo, purché siano rispettate le condizioni di cui all’, si effettua la registrazione del disegno o modello dell’UE registrato, ma la rappresentazione del disegno o modello e il fascicolo relativo alla domanda non possono essere oggetto di consultazione pubblica, fatto salvo l’, paragrafo 2.
3. L’Ufficio pubblica nel bollettino dei disegni e modelli dell’Unione europea una menzione della richiesta di cui al paragrafo 1. Tale menzione è accompagnata da informazioni che permettano di identificare il titolare del disegno o modello registrato, il nome dell’eventuale rappresentante, la data di deposito della domanda e di registrazione del disegno o modello nonché il numero di fascicolo della domanda. Non sono pubblicati né la rappresentazione del disegno o modello né particolari che potrebbero rivelarne l’aspetto.
4. Alla scadenza del periodo di differimento, o a una data anteriore richiesta dal titolare, l’Ufficio consente la consultazione pubblica di tutte le iscrizioni riportate nel registro e del fascicolo relativo alla domanda e pubblica il disegno o modello dell’UE registrato nel bollettino dei disegni e modelli dell’Unione europea.
5. Il titolare del diritto può impedire la pubblicazione del disegno o modello dell’UE registrato di cui al paragrafo 4 del presente articolo presentando una richiesta di rinuncia al disegno o modello dell’UE conformemente all’ al più tardi tre mesi prima della scadenza del periodo di differimento. È respinta qualsiasi richiesta di iscrizione della rinuncia nel registro che non soddisfi i requisiti di cui all’ e agli atti di esecuzione adottati a norma dell’, o che sia stata presentata dopo il termine di tre mesi di cui al presente paragrafo.
6. In caso di registrazione sulla base di una domanda multipla a norma dell’, il titolare, oltre a presentare la richiesta di pubblicazione anticipata di cui al paragrafo 4 del presente articolo o la richiesta di rinuncia di cui al paragrafo 5 del presente articolo, indica chiaramente quali disegni e modelli contenuti in tale domanda devono essere pubblicati anticipatamente o per quali disegni e modelli è fatta rinuncia o deve continuare il differimento della pubblicazione.
7. Se non risulta soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 6, l’Ufficio invita il titolare a sanare l’irregolarità entro un preciso termine la cui scadenza non può essere posteriore al periodo di differimento di trenta mesi.
8. Se entro il termine stabilito non è sanata l’irregolarità di cui al paragrafo 7, la richiesta di pubblicazione anticipata è considerata non presentata e la richiesta di rinuncia è respinta.
9. Durante il periodo di differimento della pubblicazione le azioni giudiziarie fondate su un disegno o modello dell’UE registrato sono proponibili solo a condizione che le informazioni contenute nel registro e nel fascicolo relativo alla domanda siano state comunicate alla parte contro la quale l’azione è diretta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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