Art. 44

Domanda multipla

In vigore dal 11 mar 2026
Domanda multipla 1.   Al massimo 50 disegni e modelli possono essere riuniti in una domanda multipla di registrazione di disegni e modelli dell’UE. Ogni disegno o modello di una domanda multipla è numerato dall’Ufficio secondo un sistema che deve essere stabilito dal direttore esecutivo. 2.   Oltre che al pagamento delle tasse di cui all’, paragrafo 4, la domanda multipla è soggetta al pagamento di una tassa di deposito per ciascun disegno o modello addizionale incluso nella domanda multipla e, se la domanda contiene una richiesta di differimento della pubblicazione, al pagamento di una tassa per il differimento della pubblicazione per ciascun disegno o modello incluso nella domanda multipla per il quale è chiesto il differimento. 3.   La domanda multipla deve soddisfare i requisiti formali previsti dagli atti di esecuzione adottati a norma dell’. 4.   Ogni disegno o modello incluso in una domanda multipla o in una registrazione basata su una simile domanda può essere trattato indipendentemente dagli altri. Tale disegno o modello può, indipendentemente dagli altri, essere attuato, costituire oggetto di licenze, di diritti reali, di esecuzioni forzate, essere incluso in una procedura di insolvenza, essere oggetto di rinuncia, rinnovo, cessione, differimento della pubblicazione o essere dichiarato nullo.
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