Art. 43

Conferimento di competenze di esecuzione per quanto riguarda la domanda

In vigore dal 11 mar 2026
Conferimento di competenze di esecuzione per quanto riguarda la domanda La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella domanda di registrazione di un disegno o modello dell’UE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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