Art. 41

Deposito della domanda

In vigore dal 11 mar 2026
Deposito della domanda 1.   La domanda di registrazione di un disegno o modello dell’UE è depositata presso l’Ufficio. 2.   L’Ufficio rilascia immediatamente al richiedente una ricevuta, da cui risultino almeno il numero del fascicolo, una rappresentazione, descrizione o altra forma di individuazione del disegno o modello, la natura e il numero dei documenti e la data di ricezione. In caso di domanda multipla, la ricevuta rilasciata dall’Ufficio deve indicare il primo disegno o modello nonché il numero complessivo dei disegni e modelli depositati.
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