Art. 42
Requisiti della domanda
In vigore dal 11 mar 2026
Requisiti della domanda
1. La domanda di registrazione del disegno o modello dell’UE contiene:
a)
una richiesta di registrazione;
b)
indicazioni che permettano di identificare il richiedente;
c)
una rappresentazione sufficientemente chiara del disegno o modello, che permetta di determinare l’oggetto per il quale si chiede la protezione.
2. La domanda contiene inoltre un’indicazione dei prodotti nei quali il disegno o modello è destinato ad essere incorporato o ai quali è destinato ad essere applicato.
3. La domanda può altresì contenere:
a)
una descrizione esplicativa della rappresentazione;
b)
una richiesta di differimento della pubblicazione della registrazione a norma dell’;
c)
indicazioni che permettano di identificare il rappresentante, qualora il richiedente ne abbia nominato uno;
d)
la classificazione dei prodotti nei quali il disegno o modello è destinato ad essere incorporato o ai quali è destinato ad essere applicato, in funzione della classe e della sottoclasse della classificazione di Locarno stabilita dall’accordo di Locarno che istiutisce una classificazione internazionale dei disegni e modelli industriali, firmata a Locarno l’8 ottobre 1968, quale modificata e in vigore alla data di deposito della domanda;
e)
la menzione dell’autore o del collettivo d’autori, ovvero una dichiarazione fatta sotto la responsabilità del richiedente che attesti che l’autore o il collettivo d’autori hanno rinunciato al diritto di essere menzionati.
4. La domanda è soggetta al pagamento della tassa di deposito. Se è presentata una richiesta di differimento di cui al paragrafo 3, lettera b), la domanda è soggetta a una soprattassa per il differimento della pubblicazione.
5. Oltre ai requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4, la domanda di registrazione di un disegno o modello dell’UE soddisfa i requisiti formali stabiliti nel presente regolamento e negli atti di esecuzione adottati a norma del medesimo. Nella misura in cui tali requisiti riguardano la rappresentazione del disegno o modello di cui al paragrafo 1, lettera c), e i mezzi di rappresentazione, il direttore esecutivo stabilisce le modalità di numerazione delle diverse prospettive, in caso di rappresentazione mediante prospettive statiche, nonché i formati e le dimensioni del file elettronico e qualsiasi altra specifica tecnica pertinente. Se tali requisiti prevedono l’uso di determinati tipi di rinunce visive per individuare un oggetto per il quale non è chiesta alcuna protezione, o se prevedono il deposito di alcuni tipi specifici di prospettive, il direttore esecutivo può stabilire che ulteriori tipi di rinunce visive e tipi specifici di prospettive siano consentiti.
6. Le informazioni di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 3, lettere a) e d), non influiscono sulla portata della protezione del disegno o modello in quanto tale.
Storico versioni
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