Art. 59
Registrazione
In vigore dal 11 mar 2026
Registrazione
1. Se la domanda di registrazione di un disegno o modello dell’UE possiede i requisiti prescritti e non è stata respinta a norma dell’, l’Ufficio iscrive nel registro il disegno o modello contenuto nella domanda e le indicazioni di cui all’, paragrafo 2.
2. Sono altresì iscritte nel registro l’eventuale richiesta di differimento della pubblicazione ai sensi dell’ nonché la data di scadenza del relativo periodo.
3. La data della registrazione è quella del deposito della domanda di cui all’.
4. La mancata registrazione del disegno o modello non dà luogo al rimborso delle tasse dovute in forza dell’, paragrafo 4, e dell’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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