Art. 58

Delega di potere in materia di modifica della domanda

In vigore dal 11 mar 2026
Delega di potere in materia di modifica della domanda Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’, al fine di integrare il presente regolamento specificando i dettagli della procedura di modifica della domanda di cui all’, paragrafo 2.
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