Art. 57
Ritiro e modifica della domanda
In vigore dal 11 mar 2026
Ritiro e modifica della domanda
1. Il richiedente può in qualsiasi momento ritirare la domanda di disegno o modello dell’UE o, in caso di domanda multipla, di alcuni dei disegni e modelli contenuti nella domanda.
2. Il richiedente può in qualsiasi momento modificare, in relazione a dettagli irrilevanti, la rappresentazione del disegno o modello dell’UE di cui ha depositato la domanda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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