Art. 57 · Ritiro e modifica della domanda

Art. 57

Ritiro e modifica della domanda

In vigore dal 11 mar 2026
Ritiro e modifica della domanda 1.   Il richiedente può in qualsiasi momento ritirare la domanda di disegno o modello dell’UE o, in caso di domanda multipla, di alcuni dei disegni e modelli contenuti nella domanda. 2.   Il richiedente può in qualsiasi momento modificare, in relazione a dettagli irrilevanti, la rappresentazione del disegno o modello dell’UE di cui ha depositato la domanda.
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