Art. 71

Rinuncia

In vigore dal 11 mar 2026
Rinuncia 1.   La rinuncia al disegno o modello dell’UE registrato è dichiarata per iscritto all’Ufficio dal titolare. Essa non ha efficacia fino alla data in cui è iscritta nel registro. 2.   Quando oggetto della rinuncia è un disegno o modello dell’UE per il quale è stato concesso un differimento della pubblicazione, esso è considerato fin dall’inizio privo degli effetti di cui al presente regolamento. 3.   La rinuncia è iscritta nel registro soltanto con il consenso del titolare di un diritto iscritto nel registro. Quando nel registro è iscritta una licenza, la rinuncia è iscritta nel registro unicamente se il titolare del disegno o modello dell’UE registrato dimostra di avere informato il licenziatario della propria intenzione di rinunciare. L’iscrizione della rinuncia avviene alla scadenza del termine di tre mesi decorrenti dalla data in cui il titolare dimostra all’Ufficio di avere informato il licenziatario della propria intenzione di rinunciare, o prima della scadenza di tale termine, appena il titolare fornisce la prova del consenso del licenziatario. 4.   Qualora dinanzi all’organo giurisdizionale o all’autorità competente sia stata proposta un’azione ai sensi dell’ inerente al diritto su un disegno o modello dell’UE registrato, l’Ufficio non iscrive la rinuncia nel registro senza il consenso di chi ha promosso l’azione. 5.   Nei casi in cui non siano rispettate le condizioni per la rinuncia stabilite dal presente articolo e dagli atti di esecuzione adottati a norma dell’, l’Ufficio informa delle carenze riscontrate il titolare che dichiara la rinuncia. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato dall’Ufficio, quest’ultimo non iscrive la rinuncia nel registro.
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