Art. 69
Modifica del nome o dell’indirizzo
In vigore dal 11 mar 2026
Modifica del nome o dell’indirizzo
1. Il titolare di un disegno o modello dell’UE registrato informa l’Ufficio di qualunque modifica del nome o dell’indirizzo del titolare che non sia conseguenza di un trasferimento o di un cambiamento di titolarità del disegno o modello dell’UE registrato.
2. Può essere presentata una richiesta unica per la modifica del nome o dell’indirizzo in due o più registrazioni dello stesso titolare.
3. Nei casi in cui non siano rispettate le condizioni per la modifica del nome o dell’indirizzo stabilite dal presente articolo e dagli atti di esecuzione adottati a norma dell’, l’Ufficio informa dell’irregolarità il titolare del disegno o modello dell’UE registrato. Se l’irregolarità non è sanata entro il termine indicato dall’Ufficio, quest’ultimo respinge la richiesta.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche alla modifica del nome o dell’indirizzo del rappresentante registrato.
5. L’Ufficio iscrive nel registro le indicazioni di cui all’, paragrafo 3, lettere a) e b).
6. I paragrafi da 1 a 4 si applicano alle domande di disegni e modelli dell’UE registrati. La modifica è annotata nel fascicolo tenuto dall’Ufficio in merito alla domanda di disegno o modello dell’UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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