Art. 68

Conferimento di competenze di esecuzione in materia di modifica

In vigore dal 11 mar 2026
Conferimento di competenze di esecuzione in materia di modifica La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella richiesta di modifica di cui all’, paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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Conferimento di competenze di esecuzione in materia di modifica (Art. 68 Regolamento (UE) 2026/715) — Testo vigente | Portale Normativo