Art. 102
Conferimento di competenze di esecuzione in materia di importi massimi delle spese
In vigore dal 11 mar 2026
Conferimento di competenze di esecuzione in materia di importi massimi delle spese
La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare gli importi massimi delle spese indispensabili ai fini del procedimento effettivamente sostenute dalla parte vincente, di cui all’, paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Nel precisare gli importi massimi delle spese di viaggio e di soggiorno, la Commissione tiene conto della distanza tra il luogo di residenza o di lavoro di una parte, un rappresentante, un testimone o un perito e il luogo della procedura orale, così come della fase procedurale in cui i costi sono stati sostenuti, e, per quanto riguarda le spese di rappresentanza ai sensi dell’, paragrafo 1, della necessità di assicurare che l’obbligo di sostenere le spese non possa essere utilizzato abusivamente per motivi tattici dall’altra parte. Le spese di soggiorno sono inoltre calcolate conformemente allo statuto dei funzionari dell’Unione europea e al regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, quale stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (14). La parte soccombente sostiene le spese per una sola parte nel procedimento e, se del caso, per un solo rappresentante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2026:715:oj#art-102