Art. 101

Ripartizione delle spese

In vigore dal 11 mar 2026
Ripartizione delle spese 1.   La parte soccombente nel procedimento diretto ad ottenere la dichiarazione di nullità di un disegno o modello dell’UE registrato o nel procedimento di ricorso sopporta l’onere delle tasse versate dall’altra parte per la domanda di nullità e per il ricorso. La parte soccombente sopporta inoltre le spese sostenute dall’altra parte che siano indispensabili ai fini del procedimento, comprese le spese di viaggio e di soggiorno e la remunerazione di un rappresentante, di cui all’, paragrafo 1, entro i limiti degli importi massimi fissati, per ciascuna categoria di spese, nell’atto di esecuzione adottato a norma dell’. 2.   Ove ciascuna delle parti soccomba su una o più statuizioni, o quando sia necessario per ragioni di equità, la divisione d’annullamento o la commissione di ricorso decide una ripartizione delle spese diversa da quella stabilita al paragrafo 1. 3.   La parte che pone fine al procedimento ritirando la domanda di disegno o modello dell’UE, la domanda di nullità o il ricorso, non rinnovando la registrazione del disegno o modello dell’UE o rinunciando al disegno o modello dell’UE registrato sopporta l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte conformemente a quanto disposto dai paragrafi 1 e 2. 4.   In caso di non luogo a provvedere la divisione d’annullamento o la commissione di ricorso decide sulle spese in via equitativa. 5.   Quando le parti concludono dinanzi alla divisione d’annullamento o alla commissione di ricorso un accordo sulle spese diverso da quello previsto ai paragrafi da 1 a 4, l’organo interessato prende atto di tale accordo. 6.   La divisione d’annullamento o la commissione di ricorso fissa d’ufficio l’importo delle spese da rimborsare a norma dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo quando tali spese si limitano alle tasse corrisposte all’Ufficio e alle spese di rappresentanza. In tutti gli altri casi, il cancelliere della commissione di ricorso o della divisione d’annullamento fissa, su richiesta di parte, l’importo delle spese da rimborsare. La richiesta è ammissibile solo entro il periodo di due mesi successivi alla data in cui è divenuta definitiva la decisione relativa alla richiesta di fissazione delle spese ed è accompagnata da un calcolo delle spese e dai relativi documenti giustificativi. Per quanto riguarda le spese di rappresentanza ai sensi dell’, paragrafo 1, è sufficiente l’assicurazione fornita dal rappresentante che le spese sono state sostenute. Per le altre spese, è sufficiente stabilirne l’attendibilità. Quando l’importo delle spese è fissato ai sensi del primo comma del presente paragrafo, le spese di rappresentanza sono liquidate ai livelli stabiliti nell’atto di esecuzione adottato conformemente all’ e indipendentemente dal fatto che siano state effettivamente sostenute. 7.   Le decisioni sulla fissazione delle spese adottate conformemente al paragrafo 6 devono esporre i motivi su cui sono basate e possono essere rivedute dalla divisione d’annullamento o dalla commissione di ricorso in seguito a una richiesta presentata entro un mese dalla data di notifica della decisione. Essa non si considera presentata fino all’avvenuto pagamento della tassa per la revisione. La divisione d’annullamento o la commissione di ricorso, a seconda dei casi, adotta una decisione in merito alla richiesta di revisione della decisione sulla fissazione delle spese senza procedimento orale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2026:715:oj#art-101

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo