Art. 105

Banca dati

In vigore dal 11 mar 2026
Banca dati 1.   In aggiunta all’obbligo di tenere un registro a norma dell’, l’Ufficio raccoglie e conserva in una banca dati elettronica tutte le informazioni dettagliate fornite dai titolari o da qualsiasi altra parte nei procedimenti a norma del presente regolamento o di atti adottati a norma del medesimo. 2.   La banca dati elettronica può comprendere dati personali, oltre a quelli inseriti nel registro a norma dell’, nella misura in cui tali dati sono prescritti dal presente regolamento o da atti adottati a norma del medesimo. La raccolta, conservazione e trattamento dei dati personali è effettuata ai fini seguenti: a) gestire le domande, le registrazioni, o entrambe, nei modi previsti dal presente regolamento e dagli atti adottati a norma del medesimo; b) accedere alle informazioni necessarie per svolgere il relativo procedimento in modo più semplice ed efficiente; c) comunicare con i richiedenti e le altre parti nel procedimento; d) presentare relazioni e statistiche al fine di consentire all’Ufficio di ottimizzare le sue attività e migliorare il funzionamento del sistema. 3.   Il direttore esecutivo stabilisce le condizioni di accesso alla banca dati e il modo in cui il relativo contenuto, diverso dai dati personali di cui al paragrafo 2 del presente articolo ma comprendente i dati elencati all’, può essere messo a disposizione. 4.   L’accesso ai dati personali di cui al paragrafo 2 è limitato e tali dati non sono messi a disposizione del pubblico, salvo che la parte interessata abbia espressamente prestato il consenso. 5.   Tutti i dati sono conservati a tempo indeterminato. La parte interessata può tuttavia chiedere la rimozione di qualsiasi dato personale dalla banca dati dopo 18 mesi dalla scadenza del disegno o modello dell’UE registrato o dalla chiusura della relativa procedura in contraddittorio. La parte interessata ha il diritto di ottenere in qualsiasi momento la rettifica di dati inesatti o errati.
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