Art. 105
Banca dati
In vigore dal 11 mar 2026
Banca dati
1. In aggiunta all’obbligo di tenere un registro a norma dell’, l’Ufficio raccoglie e conserva in una banca dati elettronica tutte le informazioni dettagliate fornite dai titolari o da qualsiasi altra parte nei procedimenti a norma del presente regolamento o di atti adottati a norma del medesimo.
2. La banca dati elettronica può comprendere dati personali, oltre a quelli inseriti nel registro a norma dell’, nella misura in cui tali dati sono prescritti dal presente regolamento o da atti adottati a norma del medesimo. La raccolta, conservazione e trattamento dei dati personali è effettuata ai fini seguenti:
a)
gestire le domande, le registrazioni, o entrambe, nei modi previsti dal presente regolamento e dagli atti adottati a norma del medesimo;
b)
accedere alle informazioni necessarie per svolgere il relativo procedimento in modo più semplice ed efficiente;
c)
comunicare con i richiedenti e le altre parti nel procedimento;
d)
presentare relazioni e statistiche al fine di consentire all’Ufficio di ottimizzare le sue attività e migliorare il funzionamento del sistema.
3. Il direttore esecutivo stabilisce le condizioni di accesso alla banca dati e il modo in cui il relativo contenuto, diverso dai dati personali di cui al paragrafo 2 del presente articolo ma comprendente i dati elencati all’, può essere messo a disposizione.
4. L’accesso ai dati personali di cui al paragrafo 2 è limitato e tali dati non sono messi a disposizione del pubblico, salvo che la parte interessata abbia espressamente prestato il consenso.
5. Tutti i dati sono conservati a tempo indeterminato. La parte interessata può tuttavia chiedere la rimozione di qualsiasi dato personale dalla banca dati dopo 18 mesi dalla scadenza del disegno o modello dell’UE registrato o dalla chiusura della relativa procedura in contraddittorio. La parte interessata ha il diritto di ottenere in qualsiasi momento la rettifica di dati inesatti o errati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2026:715:oj#art-105