Art. 107

Pubblicazioni periodiche

In vigore dal 11 mar 2026
Pubblicazioni periodiche 1.   L’Ufficio pubblica periodicamente: a) un bollettino dei disegni e modelli dell’Unione europea contenente la pubblicazione delle iscrizioni annotate nel registro, nonché tutte le altre indicazioni relative alle registrazioni di disegni e modelli dell’UE la cui pubblicazione è richiesta dal presente regolamento o da atti adottati a norma del medesimo; b) una Gazzetta ufficiale dell’Ufficio contenente le comunicazioni e informazioni di carattere generale emanate dal direttore esecutivo nonché ogni altra informazione relativa al presente regolamento o alla sua applicazione. Le pubblicazioni di cui al primo comma, lettere a) e b), possono essere effettuate mediante mezzi elettronici. 2.   Il bollettino dei disegni e modelli dell’Unione europea è pubblicato secondo modalità e con una frequenza che devono essere stabilite dal direttore esecutivo. 3.   La Gazzetta ufficiale dell’Ufficio è pubblicata nelle lingue dell’Ufficio. Il direttore esecutivo può tuttavia stabilire che taluni elementi debbano essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Ufficio nelle lingue ufficiali dell’Unione.
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Pubblicazioni periodiche (Art. 107 Regolamento (UE) 2026/715) — Testo vigente | Portale Normativo