Art. 108
Conferimento di competenze di esecuzione in materia di pubblicazioni periodiche
In vigore dal 11 mar 2026
Conferimento di competenze di esecuzione in materia di pubblicazioni periodiche
La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano:
a)
la data da considerare come data di pubblicazione nel bollettino dei disegni e modelli dell’Unione europea;
b)
le modalità di pubblicazione delle iscrizioni concernenti la registrazione di un disegno o modello che non contengono modifiche rispetto alla pubblicazione della domanda;
c)
le forme in cui possono essere messe a disposizione del pubblico le edizioni della Gazzetta ufficiale dell’Ufficio.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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