Art. 110
Procedure per la consultazione dei fascicoli
In vigore dal 11 mar 2026
Procedure per la consultazione dei fascicoli
1. La consultazione dei fascicoli di disegni e modelli dell’UE registrati richiesta a norma dell’, paragrafo 3, avviene tramite i mezzi tecnici di memorizzazione dei fascicoli. Tale consultazione è effettuata online. Il direttore esecutivo stabilisce i mezzi di consultazione.
2. Se la richiesta di consultazione dei fascicoli riguarda una domanda di registrazione di un disegno o modello dell’UE o un disegno o modello dell’UE registrato che è soggetto a differimento della pubblicazione in conformità dell’ o che, essendo soggetto a tale differimento, è stato oggetto di rinuncia anteriormente o alla data di scadenza di tale periodo, la richiesta deve contenere elementi di prova atti a dimostrare che:
a)
il richiedente o il titolare del disegno o modello dell’UE ha acconsentito alla consultazione; o
b)
il richiedente la consultazione ha dimostrato un interesse legittimo alla consultazione del fascicolo.
3. Su richiesta, la consultazione è effettuata mediante il rilascio di copie elettroniche dei documenti dei fascicoli. L’Ufficio rilascia inoltre, su richiesta, copie autenticate o non autenticate della domanda di registrazione di un disegno o modello dell’UE registrato mediante mezzi elettronici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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