Art. 112

Conservazione dei fascicoli

In vigore dal 11 mar 2026
Conservazione dei fascicoli 1.   L’Ufficio conserva i fascicoli di tutte le procedure relative alle domande di disegni e modelli dell’UE e ai disegni e modelli dell’UE registrati. Il direttore esecutivo stabilisce la forma in cui i fascicoli devono essere conservati. 2.   Quando i fascicoli sono conservati in formato elettronico, i fascicoli elettronici, o le relative copie di riserva, sono conservati a tempo indeterminato. I documenti originali depositati dalle parti della procedura che costituiscono la base di tali fascicoli elettronici sono eliminati dopo un periodo successivo al ricevimento da parte dell’Ufficio, che è stabilito dal direttore esecutivo. 3.   Se e nella misura in cui fascicoli o parti di essi sono conservati in formato diverso da quello elettronico, i documenti o gli elementi di prova che costituiscono parte di tali fascicoli sono conservati per almeno cinque anni a decorrere dalla fine dell’anno in cui: a) la domanda è stata respinta o ritirata; b) la registrazione del disegno o modello dell’UE è giunta a definitiva scadenza; c) la rinuncia al disegno o modello dell’UE registrato è stata iscritta nel registro a norma dell’; d) il disegno o modello dell’UE registrato risulta definitivamente cancellato dal registro.
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