Art. 114
Conferimento di competenze di esecuzione in materia di cooperazione amministrativa
In vigore dal 11 mar 2026
Conferimento di competenze di esecuzione in materia di cooperazione amministrativa
La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le modalità dettagliate per lo scambio di informazioni tra l’Ufficio e le autorità degli Stati membri e per la messa a disposizione dei fascicoli a fini di consultazione come previsto all’, tenendo conto delle limitazioni cui è soggetta la consultazione dei fascicoli relativi alle domande o alle registrazioni di disegni e modelli dell’UE, a norma dell’, nei casi in cui i fascicoli sono messi a disposizione di terzi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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