Art. 113
Cooperazione amministrativa
In vigore dal 11 mar 2026
Cooperazione amministrativa
1. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento o del diritto nazionale, l’Ufficio e gli organi giurisdizionali o altre autorità competenti degli Stati membri si assistono reciprocamente, su richiesta, comunicandosi informazioni o mettendo a disposizione i fascicoli a fini di consultazione. Quando l’Ufficio autorizza organi giurisdizionali, magistrati del pubblico ministero o uffici centrali della proprietà industriale a consultare fascicoli, tale consultazione non è soggetta alle limitazioni di cui all’.
2. L’Ufficio non può imporre il pagamento di tasse per la comunicazione di informazioni o per la messa a disposizione dei fascicoli a fini di consultazione.
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