Art. 111
Comunicazione di informazioni contenute nei fascicoli
In vigore dal 11 mar 2026
Comunicazione di informazioni contenute nei fascicoli
Ferme restando le limitazioni di cui all’, su richiesta l’Ufficio può comunicare informazioni contenute nei fascicoli di qualunque procedura relativa alla domanda di disegno o modello dell’UE o a un disegno o modello dell’UE registrato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2026:715:oj#art-111