Art. 115

Principi generali in tema di rappresentanza

In vigore dal 11 mar 2026
Principi generali in tema di rappresentanza 1.   Fatto salvo il paragrafo 2, nessuno ha l’obbligo di farsi rappresentare dinanzi all’Ufficio. 2.   Fatto salvo il paragrafo 3, secondo comma, le persone fisiche o giuridiche che non hanno domicilio né sede né uno stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo nel SEE devono farsi rappresentare dinanzi all’Ufficio, conformemente all’, paragrafo 1, in ogni procedimento previsto dal presente regolamento, salvo per quanto riguarda il deposito di una domanda di registrazione di un disegno o modello dell’UE. 3.   Le persone fisiche o giuridiche che hanno domicilio o sede o uno stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo nel SEE possono farsi rappresentare dinanzi all’Ufficio da un loro dipendente. Il dipendente di una persona giuridica contemplato nel presente paragrafo può rappresentare anche altre persone giuridiche che abbiano con la prima legami di natura economica, anche se non hanno domicilio né sede né uno stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo nel SEE. I dipendenti rappresentanti altre persone ai sensi del presente paragrafo forniscono all’Ufficio, su richiesta di quest’ultimo o, se del caso, della parte nel procedimento, una procura firmata da inserire nel fascicolo. 4.   Se agiscono in comune più di un richiedente o più di un terzo, è nominato un rappresentante comune.
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