Art. 117
Delega di potere in materia di rappresentanza professionale
In vigore dal 11 mar 2026
Delega di potere in materia di rappresentanza professionale
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento specificando:
a)
le condizioni e la procedura per la nomina di un rappresentante comune di cui all’, paragrafo 4;
b)
le condizioni alle quali i dipendenti di cui all’, paragrafo 3, e i mandatari abilitati di cui all’, paragrafo 1, depositano presso l’Ufficio una procura firmata per assumere rappresentanza e il contenuto di detta procura;
c)
le circostanze in cui una persona può essere cancellata dall’elenco di mandatari abilitati in tema di disegni e modelli di cui all’, paragrafo 7.
Storico versioni
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