Art. 117 · Delega di potere in materia di rappresentanza professionale

Art. 117

Delega di potere in materia di rappresentanza professionale

In vigore dal 11 mar 2026
Delega di potere in materia di rappresentanza professionale Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento specificando: a) le condizioni e la procedura per la nomina di un rappresentante comune di cui all’, paragrafo 4; b) le condizioni alle quali i dipendenti di cui all’, paragrafo 3, e i mandatari abilitati di cui all’, paragrafo 1, depositano presso l’Ufficio una procura firmata per assumere rappresentanza e il contenuto di detta procura; c) le circostanze in cui una persona può essere cancellata dall’elenco di mandatari abilitati in tema di disegni e modelli di cui all’, paragrafo 7.
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