Art. 119
Tribunali dei disegni e modelli dell’UE
In vigore dal 11 mar 2026
Tribunali dei disegni e modelli dell’UE
1. Gli Stati membri designano nei rispettivi territori un numero per quanto possibile ridotto di organi giurisdizionali nazionali di primo e di secondo grado (tribunali dei disegni e modelli dell’UE), che svolgono le funzioni ad essi attribuite dal presente regolamento.
2. Ogni cambiamento relativo al numero, alla denominazione o alla competenza territoriale dei tribunali indicati nell’elenco dei tribunali dei disegni e modelli dell’UE trasmesso alla Commissione da uno Stato membro conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 è comunicato immediatamente dallo Stato membro interessato alla Commissione.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono notificate dalla Commissione agli Stati membri e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Storico versioni
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