Art. 119 · Tribunali dei disegni e modelli dell’UE

Art. 119

Tribunali dei disegni e modelli dell’UE

In vigore dal 11 mar 2026
Tribunali dei disegni e modelli dell’UE 1.   Gli Stati membri designano nei rispettivi territori un numero per quanto possibile ridotto di organi giurisdizionali nazionali di primo e di secondo grado (tribunali dei disegni e modelli dell’UE), che svolgono le funzioni ad essi attribuite dal presente regolamento. 2.   Ogni cambiamento relativo al numero, alla denominazione o alla competenza territoriale dei tribunali indicati nell’elenco dei tribunali dei disegni e modelli dell’UE trasmesso alla Commissione da uno Stato membro conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 è comunicato immediatamente dallo Stato membro interessato alla Commissione. 3.   Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono notificate dalla Commissione agli Stati membri e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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