Art. 120

Competenza in tema di contraffazione e nullità

In vigore dal 11 mar 2026
Competenza in tema di contraffazione e nullità I tribunali dei disegni e modelli dell’UE hanno competenza esclusiva per: a) le azioni in tema di contraffazione e, qualora siano ammesse dalla legislazione nazionale, per le azioni relative alla minaccia di contraffazione di disegni o modelli dell’UE; b) le azioni di accertamento dell’insussistenza di una contraffazione del disegno o modello dell’UE, qualora siano ammesse dalla legge nazionale; c) le azioni di nullità di disegni o modelli dell’UE non registrati; d) le domande riconvenzionali di nullità di disegni o modelli dell’UE proposte nei procedimenti di cui alla lettera a).
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