Art. 120
Competenza in tema di contraffazione e nullità
In vigore dal 11 mar 2026
Competenza in tema di contraffazione e nullità
I tribunali dei disegni e modelli dell’UE hanno competenza esclusiva per:
a)
le azioni in tema di contraffazione e, qualora siano ammesse dalla legislazione nazionale, per le azioni relative alla minaccia di contraffazione di disegni o modelli dell’UE;
b)
le azioni di accertamento dell’insussistenza di una contraffazione del disegno o modello dell’UE, qualora siano ammesse dalla legge nazionale;
c)
le azioni di nullità di disegni o modelli dell’UE non registrati;
d)
le domande riconvenzionali di nullità di disegni o modelli dell’UE proposte nei procedimenti di cui alla lettera a).
Storico versioni
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