Art. 122

Sfera di competenza in materia di contraffazione

In vigore dal 11 mar 2026
Sfera di competenza in materia di contraffazione 1.   Un tribunale dei disegni e modelli dell’UE competente a norma dell’, paragrafi 1, 2, 3 o 4, può pronunciarsi in merito agli atti di contraffazione commessi, o che si minaccia di commettere, nel territorio di qualsiasi Stato membro. 2.   Un tribunale dei disegni e modelli dell’UE competente a norma dell’, paragrafo 5, può pronunciarsi soltanto in merito agli atti di contraffazione commessi, o che si minaccia di commettere, nel territorio dello Stato membro in cui tale tribunale è situato.
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