Art. 122
Sfera di competenza in materia di contraffazione
In vigore dal 11 mar 2026
Sfera di competenza in materia di contraffazione
1. Un tribunale dei disegni e modelli dell’UE competente a norma dell’, paragrafi 1, 2, 3 o 4, può pronunciarsi in merito agli atti di contraffazione commessi, o che si minaccia di commettere, nel territorio di qualsiasi Stato membro.
2. Un tribunale dei disegni e modelli dell’UE competente a norma dell’, paragrafo 5, può pronunciarsi soltanto in merito agli atti di contraffazione commessi, o che si minaccia di commettere, nel territorio dello Stato membro in cui tale tribunale è situato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2026:715:oj#art-122