Art. 124
Presunzione di validità – difesa nel merito
In vigore dal 11 mar 2026
Presunzione di validità – difesa nel merito
1. Nei procedimenti relativi alle azioni per contraffazione o relative alla minaccia di contraffazione di un disegno o modello dell’UE registrato i tribunali dei disegni e modelli dell’UE considerano valido il disegno o modello dell’UE. La validità può essere contestata unicamente mediante domanda riconvenzionale di nullità. Tuttavia, l’eccezione di nullità del disegno o modello dell’UE sollevata in forma diversa dalla domanda riconvenzionale è ammissibile solo se ed in quanto il convenuto chieda la dichiarazione di nullità del disegno o modello dell’UE facendo valere l’esistenza di un proprio diritto nazionale anteriore a norma dell’, paragrafo 1, lettera d).
2. Nei procedimenti relativi alle azioni per contraffazione o relative alla minaccia di contraffazione di un disegno o modello dell’UE non registrato, il tribunale dei disegni e modelli dell’UE considera valido il disegno o modello dell’UE se il titolare del disegno o modello fornisce la prova che sussistono tutte le condizioni di cui all’ e se indica in che cosa il suo disegno o modello dell’UE presenta il requisito dell’individualità. Il convenuto può tuttavia contestarne la validità mediante eccezione o domanda riconvenzionale di nullità.
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