Art. 12

Durata della protezione di disegni o modelli dell’UE non registrati

In vigore dal 11 mar 2026
Durata della protezione di disegni o modelli dell’UE non registrati 1.   Il disegno o modello che possieda i requisiti di cui alla sezione 1 è protetto come disegno o modello dell’UE non registrato per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nell’Unione. 2.   Ai fini del paragrafo 1, si ritiene che un disegno o modello sia stato divulgato al pubblico nell’Unione se è stato pubblicato, esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico in modo tale che, nel corso della normale attività commerciale, tali fatti potevano ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nell’Unione. Il disegno o modello non si considera tuttavia divulgato al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.
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