Art. 123
Azione o domanda riconvenzionale di nullità di un disegno o modello dell’UE
In vigore dal 11 mar 2026
Azione o domanda riconvenzionale di nullità di un disegno o modello dell’UE
1. Le azioni di nullità o le domande riconvenzionali di nullità di un disegno o modello dell’UE possono essere fondate soltanto sulle cause di nullità di cui all’.
2. Nei casi di cui all’, paragrafi 2, 3, 4 e 5, l’azione o la domanda rinconvenzionale può essere proposta unicamente dalla persona legittimata in virtù di tali disposizioni.
3. Se la domanda riconvenzionale è proposta in una controversia nella quale il titolare del disegno o modello dell’UE non sia già parte, questi ne viene informato e può essere ammesso ad intervenire nel procedimento alle condizioni stabilite dalla legge dello Stato membro in cui ha sede il tribunale.
4. La validità del disegno o modello dell’UE non può essere contestata con l’azione diretta a fare accertare l’insussistenza di contraffazioni.
5. Il tribunale dei disegni e modelli dell’UE presso il quale è proposta una domanda riconvenzionale di nullità di un disegno o modello dell’UE registrato non procede all’esame della domanda riconvenzionale fintanto che la parte interessata o il tribunale non abbiano informato l’Ufficio della data in cui la domanda riconvenzionale è stata presentata. L’Ufficio iscrive tali informazioni nel registro conformemente all’, paragrafo 3, lettera q). Se una domanda di nullità di un disegno o modello dell’UE registrato era già stata presentata dinanzi all’Ufficio prima del deposito della domanda riconvenzionale, l’Ufficio ne informa il tribunale, il quale sospende il procedimento in conformità all’, paragrafo 1, fino all’adozione della decisione finale sulla domanda o al ritiro della domanda.
6. Il tribunale dei disegni e modelli dell’UE investito di una domanda riconvenzionale di nullità di un disegno o modello dell’UE registrato può, su domanda del titolare del disegno o modello dell’UE registrato e sentite le altre parti, sospendere il procedimento e invitare il convenuto a presentare una domanda di nullità dinanzi all’Ufficio entro il termine che il tribunale stabilisce. Se la domanda non è proposta entro tale termine, il procedimento prosegue e la domanda riconvenzionale si considera ritirata. Si applica l’, paragrafo 3.
Storico versioni
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