Art. 121

Competenza internazionale

In vigore dal 11 mar 2026
Competenza internazionale 1.   Fatte salve le disposizioni del presente regolamento e quelle del regolamento (UE) n. 1215/2012 applicabili in forza dell’ del presente regolamento, i procedimenti derivanti dalle azioni e dalle domande giudiziali di cui all’ del presente regolamento si propongono dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il convenuto ha il domicilio o, se quest’ultimo non ha il domicilio in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui il convenuto ha una stabile organizzazione. 2.   Se il convenuto non ha né il domicilio né una stabile organizzazione in uno degli Stati membri, tali procedimenti sono proposti dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l’attore ha il domicilio o, se quest’ultimo non ha il domicilio in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione. 3.   Se né il convenuto né l’attore hanno domicilio o stabile organizzazione in uno Stato membro, tali procedimenti sono proposti dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui ha sede l’Ufficio. 4.   In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo: a) si applica l’ del regolamento (UE) n. 1215/2012 se le parti convengono che debba essere competente un altro tribunale dei disegni e modelli dell’UE; b) si applica l’ del regolamento (UE) n. 1215/2012 se il convenuto compare dinanzi a un altro tribunale dei disegni e modelli dell’UE. 5.   I procedimenti derivanti dalle azioni e domande di cui all’, lettere a) e d), possono parimenti essere avviati dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l’atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso.
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