Art. 125

Sentenze in materia di nullità

In vigore dal 11 mar 2026
Sentenze in materia di nullità 1.   Quando la validità del disegno o modello dell’UE è contestata in un procedimento dinanzi a un tribunale dei disegni e modelli dell’UE mediante domanda riconvenzionale di nullità: a) il tribunale dichiara nullo il disegno o modello dell’UE se accerta che una delle cause di nullità di cui all’ osta al mantenimento del disegno o modello dell’UE; b) il tribunale respinge la domanda riconvenzionale se accerta che nessuna delle cause di nullità di cui all’ osta al mantenimento del disegno o modello dell’UE. 2.   Il tribunale dei disegni e modelli dell’UE respinge una domanda riconvenzionale di nullità di un disegno o modello dell’UE registrato se una decisione pronunciata dall’Ufficio, nei confronti delle stesse parti, su una domanda con il medesimo oggetto e il medesimo titolo, è già divenuta definitiva. 3.   Se un tribunale dei disegni e modelli dell’UE ha pronunciato una sentenza, successivamente passata in giudicato, in merito a una domanda riconvenzionale di nullità di un disegno o modello dell’UE registrato, il tribunale o una qualsiasi delle parti del procedimento nazionale ne trasmette immediatamente copia all’Ufficio. L’Ufficio o ogni altra parte interessata possono chiedere informazioni in merito a tale sentenza. L’Ufficio iscrive la sentenza nel registro conformemente all’, paragrafo 3, lettera r).
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Sentenze in materia di nullità (Art. 125 Regolamento (UE) 2026/715) — Testo vigente | Portale Normativo