Art. 112
Conservazione dei fascicoli
In vigore dal 11 mar 2026
Conservazione dei fascicoli
1. L’Ufficio conserva i fascicoli di tutte le procedure relative alle domande di disegni e modelli dell’UE e ai disegni e modelli dell’UE registrati. Il direttore esecutivo stabilisce la forma in cui i fascicoli devono essere conservati.
2. Quando i fascicoli sono conservati in formato elettronico, i fascicoli elettronici, o le relative copie di riserva, sono conservati a tempo indeterminato. I documenti originali depositati dalle parti della procedura che costituiscono la base di tali fascicoli elettronici sono eliminati dopo un periodo successivo al ricevimento da parte dell’Ufficio, che è stabilito dal direttore esecutivo.
3. Se e nella misura in cui fascicoli o parti di essi sono conservati in formato diverso da quello elettronico, i documenti o gli elementi di prova che costituiscono parte di tali fascicoli sono conservati per almeno cinque anni a decorrere dalla fine dell’anno in cui:
a)
la domanda è stata respinta o ritirata;
b)
la registrazione del disegno o modello dell’UE è giunta a definitiva scadenza;
c)
la rinuncia al disegno o modello dell’UE registrato è stata iscritta nel registro a norma dell’;
d)
il disegno o modello dell’UE registrato risulta definitivamente cancellato dal registro.
Storico versioni
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