Art. 110 · Procedure per la consultazione dei fascicoli

Art. 110

Procedure per la consultazione dei fascicoli

In vigore dal 11 mar 2026
Procedure per la consultazione dei fascicoli 1.   La consultazione dei fascicoli di disegni e modelli dell’UE registrati richiesta a norma dell’, paragrafo 3, avviene tramite i mezzi tecnici di memorizzazione dei fascicoli. Tale consultazione è effettuata online. Il direttore esecutivo stabilisce i mezzi di consultazione. 2.   Se la richiesta di consultazione dei fascicoli riguarda una domanda di registrazione di un disegno o modello dell’UE o un disegno o modello dell’UE registrato che è soggetto a differimento della pubblicazione in conformità dell’ o che, essendo soggetto a tale differimento, è stato oggetto di rinuncia anteriormente o alla data di scadenza di tale periodo, la richiesta deve contenere elementi di prova atti a dimostrare che: a) il richiedente o il titolare del disegno o modello dell’UE ha acconsentito alla consultazione; o b) il richiedente la consultazione ha dimostrato un interesse legittimo alla consultazione del fascicolo. 3.   Su richiesta, la consultazione è effettuata mediante il rilascio di copie elettroniche dei documenti dei fascicoli. L’Ufficio rilascia inoltre, su richiesta, copie autenticate o non autenticate della domanda di registrazione di un disegno o modello dell’UE registrato mediante mezzi elettronici.
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