Art. 37
Procedura di iscrizione nel registro di licenze o altri diritti
In vigore dal 11 mar 2026
Procedura di iscrizione nel registro di licenze o altri diritti
1. L’, paragrafo 3, le norme adottate in forza dell’, e l’, paragrafo 5, si applicano, mutatis mutandis, alla registrazione di un diritto reale o del trasferimento di un diritto reale ai sensi dell’, all’esecuzione forzata ai sensi dell’, all’inclusione in una procedura di insolvenza ai sensi dell’, nonché alla registrazione di una licenza o del trasferimento di una licenza ai sensi dell’. Tuttavia, il requisito relativo alla documentazione che accerta debitamente il trasferimento di cui all’, paragrafo 3, non si applica quando la richiesta è effettuata dal titolare del disegno o modello dell’UE.
2. La domanda di registrazione dei diritti di cui al paragrafo 1 non si considera depositata fino all’avvenuto pagamento della tassa prescritta.
3. La domanda di registrazione di una licenza può contenere una richiesta di iscrizione di tale licenza nel registro in una o più delle forme seguenti:
a)
licenza esclusiva;
b)
sub-licenza, nel caso in cui tale sub-licenza sia concessa da un licenziatario la cui licenza sia iscritta nel registro;
c)
licenza limitata a una gamma specifica di prodotti;
d)
licenza limitata a una parte dell’Unione;
e)
licenza temporanea.
Se la richiesta è presentata per registrare la licenza nelle forme di cui al primo comma, lettere c), d) o e), la domanda di registrazione indica la gamma specifica di prodotti, la parte dell’Unione o il periodo per i quali la licenza è concessa.
4. L’Ufficio informa il richiedente delle carenze nei casi in cui non siano soddisfatte le condizioni per la registrazione delle licenze e degli altri diritti previste dal presente regolamento. Se le carenze constatate non sono sanate entro il termine indicato dall’Ufficio, quest’ultimo respinge la domanda di registrazione.
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