Art. 34
Esecuzione forzata
In vigore dal 11 mar 2026
Esecuzione forzata
1. Il disegno o modello dell’UE registrato può essere oggetto di una misura di esecuzione forzata.
2. Nei procedimenti di esecuzione forzata su disegni o modelli dell’UE registrati la competenza esclusiva spetta ai giudici ed alle autorità dello Stato membro determinato a norma dell’.
3. Su istanza di una delle parti, l’esecuzione forzata è iscritta nel registro e pubblicata.
Storico versioni
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