Art. 34

Esecuzione forzata

In vigore dal 11 mar 2026
Esecuzione forzata 1.   Il disegno o modello dell’UE registrato può essere oggetto di una misura di esecuzione forzata. 2.   Nei procedimenti di esecuzione forzata su disegni o modelli dell’UE registrati la competenza esclusiva spetta ai giudici ed alle autorità dello Stato membro determinato a norma dell’. 3.   Su istanza di una delle parti, l’esecuzione forzata è iscritta nel registro e pubblicata.
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