Art. 30
Assimilazione del disegno o modello dell’UE al disegno o modello nazionale
In vigore dal 11 mar 2026
Assimilazione del disegno o modello dell’UE al disegno o modello nazionale
1. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie degli , il disegno o modello dell’UE in quanto oggetto di proprietà è assimilato, nella sua interezza e su tutto il territorio dell’Unione, al disegno o modello nazionale dello Stato membro nel cui territorio il titolare:
a)
aveva la sede o il domicilio alla data di riferimento; ovvero
b)
quando la lettera a) non sia applicabile, aveva una stabile organizzazione alla data di riferimento.
2. Nel caso di disegni o modelli dell’UE registrati, il paragrafo 1 si applica in base alle iscrizioni fatte nel registro.
3. Nei casi di pluralità di titolari, se per uno o per più di essi ricorre la condizione di cui al paragrafo 1, lo Stato membro di cui al detto paragrafo è determinato:
a)
per i disegni o modelli dell’UE non registrati, mediante riferimento al contitolare designato di comune accordo dai contitolari;
b)
per i disegni o modelli dell’UE registrati, mediante riferimento al contitolare iscritto al primo posto dell’elenco che figura nel registro.
4. Quando non si applicano i paragrafi 1, 2 e 3, lo Stato membro di cui al paragrafo 1 è quello in cui ha sede l’Ufficio.
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